(Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione) 1. Nel settore disciplinato dal presente accordo sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990, articolo 2, comma 2, le prestazioni che la Unita' sanitaria locale non sia in grado di erogare attraverso divisioni o servizi ospedalieri siti nell'ambito territoriale di competenza. 2. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, in occasione di scioperi della categoria dei biologi convenzionati interni, i sindacati firmatari dell'accordo concordano con le Unita' sanitarie locali l'astensione dallo sciopero di almeno un biologo per ogni giorno di durata dello sciopero. 3. Il diritto di sciopero dei biologi convenzionati e' esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. 4. I biologi convenzionati che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono deferiti alla commissione regionale di disciplina che adottera' le sanzioni secondo le proce- dure stabilite dell'articolo 11. 5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:

  • a)nel mese di agosto;
  • b)nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
  • c)nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
  • d)nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
  • e)nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo. 6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

Testo vigente dal 16 aprile 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;262~art22 · fonte del testo