Art. 21 — Diritti sindacali
1. Al fine di favorire l'espletamento dei compiti sindacali a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilita' di n. 6 ore settimanali per ogni gruppo di 50 iscritti titolari di incarico ai sensi del presente accordo. 2. Il numero dei professionisti iscritti titolari di incarico e' rilevato a livello regionale sulla base del numero dei professionisti a carico dei quali, per ciascun sindacato, viene effettuata, a cura delle Unita' sanitarie locali, la trattenuta della quota sindacale. 3. La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno congiuntamente a tutte le regioni i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilita' di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. 4. I periodi di distacco sindacale sono valutati come attivita' di servizio. 5. Alla sostituzione si provvede con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 2.
Testo vigente dal 16 aprile 1992
