1. Al fine di favorire l'espletamento dei compiti sindacali a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilita' di n. 6 ore settimanali per ogni gruppo di 50 iscritti titolari di incarico ai sensi del presente accordo. 2. Il numero dei professionisti iscritti titolari di incarico e' rilevato a livello regionale sulla base del numero dei professionisti a carico dei quali, per ciascun sindacato, viene effettuata, a cura delle Unita' sanitarie locali, la trattenuta della quota sindacale. 3. La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno congiuntamente a tutte le regioni i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilita' di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. 4. I periodi di distacco sindacale sono valutati come attivita' di servizio. 5. Alla sostituzione si provvede con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 2.

Testo vigente dal 16 aprile 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;262~art21 · fonte del testo