Art. 6 — Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l' energia
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 10 luglio 2014, n. 142.
Abrogato dal 21 ottobre 2014
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 10 luglio 2014, n. 142.
Abrogato dal 21 ottobre 2014
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2 versioni dal 2009
Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 2009 al 21 ottobre 2014. 528 parole tolte, 12 parole aggiunte in 18 capoversi.
tolto: La Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia si articola in 7 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
tolto: a) promozione dei programmi e dei progetti per lo sviluppo sostenibile anche in collaborazione con enti e associazioni che operano nel campo della tutela ambientale;
tolto: b) promozione di iniziative per l'occupazione in campo ambientale e di accordi volontari con imprese singole o associate per il perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile;
tolto: c) promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica in campo ambientale, con particolare riferimento ai cambiamenti climatici, alle energie rinnovabili e all'energia nucleare, anche relativamente ai profili della sicurezza nucleare;
tolto: d) individuazione di strategie di intervento idonee a governare gli effetti dei cambiamenti climatici sia sotto il profilo della mitigazione che sotto quello dell'adattamento;
tolto: e) promozione delle iniziative finalizzate allo sviluppo sostenibile del sistema energetico nazionale con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla incentivazione delle fonti di energie rinnovabili;
tolto: f) individuazione, per quanto di competenza e in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti, delle opzioni maggiormente sostenibili in materia di consumi energetici e dell'efficienza energetica, anche in relazione alla promozione dell'aumento del consumo di elettricita' da fonti rinnovabili;
tolto: g) coordinamento, per quanto di competenza ed in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti, delle attivita' dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16 del decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387;
tolto: h) incentivazione degli investimenti per lo sviluppo delle fonti di energie rinnovabili, per quanto di competenza ed in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti, anche in relazione alla Strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
tolto: i) individuazione dei requisiti della prestazione energetica per l'edilizia e promozione di iniziative di cooperazione con le altre Amministrazioni competenti nonche' monitoraggio dell'attuazione della legislazione di settore anche ai fini dell'integrazione della relazione annuale sul Piano energetico nazionale;
tolto: l) individuazione, per quanto di competenza e in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti, delle opzioni maggiormente sostenibili nel settore dei trasporti, anche attraverso la promozione di nuove tecnologie e di politiche per la mobilita' sostenibile;
tolto: m) attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del relativo protocollo di Kyoto, attuazione del protocollo di Montreal per la protezione dell'ozono stratosferico, nonche' di ogni altro accordo internazionale nelle materie di competenza;
tolto: n) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato dell'Ambiente e del reporting in materia ambientale;
tolto: o) contabilita' e fiscalita' ambientale;
tolto: p) supporto al Segretario generale nell'azione di coordinamento e di gestione dei rapporti del Ministero con soggetti privati e pubblici di livello sovranazionale ed internazionale, con particolare riguardo agli organi competenti dell'Unione europea, all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
tolto: q) supporto al Segretario generale nelle materie di competenza del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
tolto: r) promozione della redazione ed adozione delle Agende XXI;
tolto: s) funzioni, nelle materie di competenza, relative alle azioni di prevenzione, alle attivita' di ripristino ambientale, al risanamento ambientale e alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 10 LUGLIO 2014, N. 142
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-08-03;140~art6 · fonte del testo
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