Art. 10 — Aggiornamento professionale obbligatorio
1. La regione annualmente, d'intesa con i rappresentanti regionali dei sindacati firmatari, emana norme generali sui temi prioritari per la formazione permanente obbligatoria dei professionisti. 2. Le Unita' sanitarie locali provvedono all'attuazione dei corsi, secondo le disposizioni di coordinamento e di indirizzo aventi ad oggetto i programmi, i metodi e i tempi di svolgimento, la gestione economica dei corsi stessi, emanate dalle regioni. 3. Gli oneri per tali corsi sono a carico del Servizio sanitario nazionale. 4. Per la partecipazione ai corsi di aggiornamento obbligatorio, al professionista sono corrisposti gli stessi emolumenti che gli competono per le ore di effettiva attivita'. 5. E' in facolta' della regione riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio:
- a)i corsi organizzati, con oneri a proprio carico, dai sindacati firmatari del presente accordo;
- b)corsi o iniziative ufficialmente attivati da universita', ospedali, istituti di ricerca, societa' scientifiche o organismi similari. 6. Nelle ipotesi di cui al comma 5 il professionista deve avanzare preventiva formale domanda di partecipazione alla Unita' sanitaria locale competente per la conseguente autorizzazione. Per la frequenza a detti corsi al professionista spetta lo stesso trattamento di cui al comma 4. 7. Al termine di ciascun corso il professionista ha l'obbligo di fornire alla Unita' sanitaria locale idonea documentazione, rilasciata a cura dell'organismo che ha svolto l'aggiornamento, attestante fra l'altro i giorni e le ore durante i quali l'interessato ha frequentato i corsi.
Testo vigente dal 16 aprile 1992
