[1]ACCORDO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE RECANTE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE
[2]ART. 1 (Modifica dell'articolo 41, comma 1, lettera F, sub d, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314). L'articolo 41, comma 1, lettera F, sub d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, e' modificato come segue: "Ai medici di medicina generale convenzionati titolari di pensione che percepiscono l'indennita' integrativa speciale connessa con il trattamento pensionistico spetta a titolo di quote di caro-vita una somma pari alla eventuale differenza tra l'entita' complessiva delle quote di caro-vita calcolate in base ai criteri di cui al presente articolo e quella dell'indennita' integrativa speciale percepita. La clausola ha effetto dal ripristino della corresponsione dell'indennita' integrativa speciale, ferma restando la decorrenza dal 1° gennaio 1990.".
Testo vigente dal 16 aprile 1992
