Accordo integrativo dell'accordo collettivo nazionale recante la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali ART. 1 (Modifica dell'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316) L'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, e' modificato come segue: "Per l'espetamento di tali interventi allo specialista e' attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario iniziale dovuto ai sensi dell'articolo 32, rapportato al tempo di esecuzione indicato a fianco di ciascuna prestazione.".
Testo vigente dal 16 aprile 1992
