[1]ACCORDO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE RECANTE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA.
[2]ART. 1 (Modifica dell'articolo 29, comma 1, lettera F sub d, sub comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 315) L'articolo 29, comma 1, lettera f sub d, sub comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 315, e' modificato come segue: "Ai medici pediatri convenzionati titolari di pensione che percepiscono l'indennita' integrativa speciale connessa con il trattamento pensionistico spetta a titolo di quote di caro-vita una somma pari alla eventuale differenza tra l'entita' complessiva delle quote di caro-vita calcolate in base ai criteri di cui al presente articolo e quella dell'indennita' integrativa speciale percepita. La clausola ha effetto dal ripristino della corresponsione dell'indennita' integrativa speciale, ferma restando la decorrenza dal 1› gennaio 1990".
Testo vigente dal 16 aprile 1992
