Art. 2 — Segretario generale
Articolo abrogato dal d.p.r. 19 maggio 2010, n.95.
Abrogato dal 9 luglio 2010
Articolo abrogato dal d.p.r. 19 maggio 2010, n.95.
Abrogato dal 9 luglio 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 2008 al 9 luglio 2010. 256 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero; assicura la continuita' delle funzioni dell'Amministrazione e il suo funzionamento, ne coordina gli uffici e le attivita' e vigila sulla loro efficienza e rendimento. Il Segretario generale e' assistito da due Vice segretari generali. Ad uno di essi sono conferite le funzioni vicarie, nonche' funzioni di coordinamento in specifici settori, su delega del Segretario generale. All'altro sono conferite le funzioni di Direttore politico, con l'incarico di assicurare in tutte le pertinenti sedi la coordinata trattazione delle questioni politiche e di sicurezza internazionale. Nello svolgimento delle loro funzioni, il Segretario generale e i Vice segretari generali si avvalgono della Segreteria generale, articolata in otto uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. La funzione di coordinamento e' volta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unita' di indirizzo, la tempestivita' e la continuita' dell'azione degli uffici dell'Amministrazione in Italia e all'estero. Per particolari e contingenti esigenze di servizio che concernono questioni rientranti nella competenza di piu' direzioni generali e servizi, il Segretario generale adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Ai componenti dei gruppi di lavoro non viene corrisposto alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 MAGGIO 2010, N.95
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-12-19;258~art2 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.