Art. 1 — Amministrazione centrale
Articolo abrogato dal d.p.r. 19 maggio 2010, n.95.
Abrogato dal 9 luglio 2010
Articolo abrogato dal d.p.r. 19 maggio 2010, n.95.
Abrogato dal 9 luglio 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 2008 al 9 luglio 2010. 273 parole tolte, 11 parole aggiunte in 21 capoversi.
tolto: Ferma restando la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'Amministrazione centrale degli affari esteri e' articolata nelle seguenti strutture di primo livello:
tolto: a) Segreteria generale;
tolto: b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
tolto: c) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
tolto: d) Direzioni generali:
tolto: 1) Direzione generale per i Paesi dell'Europa;
tolto: 2) Direzione generale per i Paesi delle Americhe;
tolto: 3) Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente;
tolto: 4) Direzione generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana;
tolto: 5) Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e dell'Antartide;
tolto: 6) Direzione generale per l'integrazione europea;
tolto: 7) Direzione generale per la cooperazione politica multilaterale ed i diritti umani;
tolto: 8) Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale;
tolto: 9) Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale;
tolto: 10) Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;
tolto: 11) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
tolto: 12) Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione;
tolto: 13) Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;
tolto: e) Servizi:
tolto: 1) Servizio stampa e informazione;
tolto: 2) Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra. Le articolazioni interne delle strutture di primo livello sono stabilite in 106 unita', ivi comprese le seguenti strutture di livello dirigenziale non generale: nell'ambito della Segreteria generale, l'Unita' per il contenzioso diplomatico ed i trattati e l'Unita' per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi, nonche' l'Istituto diplomatico, nell'ambito della Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione. I compiti delle strutture di livello dirigenziale non generale sono definiti con decreto ministeriale non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di emanazione del presente regolamento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 MAGGIO 2010, N.95
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-12-19;258~art1 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.