Art. 6 — Consiglio didattico
Articolo soppresso dal d.p.r. 8 febbraio 2018, n. 27.
Abrogato dal 28 maggio 2018
Articolo soppresso dal d.p.r. 8 febbraio 2018, n. 27.
Abrogato dal 28 maggio 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 2006 al 28 maggio 2018. 258 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il consiglio didattico elabora le proposte legate all'attivita' culturale, scientifica e didattica ed e' organo di consulenza del direttore della Scuola, che lo presiede. Fanno parte del consiglio didattico, oltre ai dirigenti superiori preposti ai servizi di cui all'articolo 9, quattro componenti, docenti della Scuola o dirigenti della Polizia di Stato, designati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della Scuola, dotati di comprovata esperienza e professionalita' in materia di formazione, di metodologie didattiche, di studi e ricerche, nonche' di organizzazione e gestione delle risorse nelle amministrazioni pubbliche. Il consiglio didattico, oltre ad esprimere un parere non vincolante sulle questioni sottoposte al suo esame dal direttore della Scuola, che lo convoca, formula, altresi', proposte:
tolto: a) sul piano degli studi e sull'organizzazione didattica dei corsi;
tolto: b) sull'introduzione di specifiche metodologie interdisciplinari;
tolto: c) sull'acquisizione di particolari strumenti didattici;
tolto: d) su eventuali ampliamenti dell'offerta formativa. Qualora, su richiesta del direttore della Scuola, siano prese in esame questioni che attengono alle iniziative di sperimentazione sulla formazione didattica, al funzionamento della biblioteca, all'uso delle attrezzature didattiche, al funzionamento dei servizi generali della Scuola, la composizione del consiglio didattico e' integrata con la partecipazione del capo-corso in ciascuno dei corsi di formazione in svolgimento presso la Scuola. Il consiglio didattico, che dura in carica due anni, delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza di due terzi dei suoi componenti. Le attivita' di supporto sono assicurate da una apposita segreteria costituita nell'ambito del servizio affari generali di cui all'articolo 9.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 FEBBRAIO 2018, N. 27
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-08-01;256~art6 · fonte del testo
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