Art. 5 — Direttore della Scuola
Alla Scuola e' preposto un direttore, scelto tra i funzionari indicati, per la specifica funzione, dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza ed assicura, nell'ambito della direttiva annuale adottata dal Ministro dell'interno, l'attuazione dei programmi ed il perseguimento degli obiettivi definiti dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, esercitando i poteri di gestione e di spesa attribuiti. Egli, inoltre, adotta le iniziative di organizzazione per il piu' efficace espletamento delle attivita' della Scuola, ((sentiti i dirigenti superiori preposti ai servizi, nonche' i primi dirigenti preposti agli uffici del servizio didattica, i quali esprimono pareri non vincolanti, secondo le modalita' stabilite con direttiva del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sull'attivita' culturale, didattica e scientifica, nonche' sul giudizio di idoneita' al servizio di polizia di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.)).
Testo vigente dal 28 maggio 2018
