Art. 2 — Compiti della Scuola
La Scuola e' un'istituzione di alta formazione e cultura, che svolge i seguenti compiti:
- a)istituisce e realizza i corsi di formazione, di perfezionamento e di specializzazione, nonche' di aggiornamento professionale previsti dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400, recante disciplina delle modalita' di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato;
- b)svolge le attivita' di formazione permanente e ricorrente per il personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, che si rendano necessarie in relazione alle esigenze istituzionali;
- c)organizza conferenze, convegni, incontri e seminari di studio per le esigenze del Dipartimento della pubblica sicurezza e nell'ambito dei propri fini istituzionali ((svolge attivita' di ricerca, studio, sperimentazione e consulenza per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di sviluppare e aggiornare costantemente, anche nei settori piu' innovativi e strategici, i programmi didattici e garantire un'offerta formativa in linea con i piu' elevati livelli europei ed internazionali));
- d)svolge, sulla base di specifici accordi o convenzioni, che disciplinano anche i relativi oneri, attivita' formative di carattere specialistico per appartenenti ad altre Forze di Polizia, anche estere, e ad altre amministrazioni e organismi pubblici ((, nonche' sviluppa progetti di collaborazione e di interscambio formativo con i soggetti e per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d).)). La Scuola persegue le proprie finalita' direttamente o attraverso intese con le competenti Direzioni e Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Testo vigente dal 28 maggio 2018
