Art. 3 — Autonomia didattico-istituzionale rapporti con scuole, istituti ed enti

In attuazione dell'autonomia didattico-istituzionale prevista dall'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la Scuola:

  • a)collabora, per lo sviluppo di iniziative comuni volte al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, con la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, nonche' con la ((Scuola nazionale dell'amministrazione));
  • b)cura i rapporti con tutti gli altri istituti di alta formazione delle amministrazioni pubbliche, in particolare per la promozione e l'interscambio culturale, scientifico e didattico;
  • c)cura i rapporti con strutture similari di altri Paesi, in attuazione delle strategie di cooperazione internazionale del Dipartimento della pubblica sicurezza nello specifico settore della formazione;
  • d)promuove forme di cooperazione mediante accordi o convenzioni e partecipa ad ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze, funzionali al perseguimento degli obiettivi istituzionali, con scuole, istituti di alta cultura, societa' ed enti.

Testo vigente dal 28 maggio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 maggio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 2006 al 28 maggio 2018. 3 parole tolte, 2 parole aggiunte.

a) collabora, per lo sviluppo di iniziative comuni volte al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, con la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, nonche' con la Scuola tolto: superiore dell'Amministrazione dell'interno aggiunto: nazionale dell'amministrazione;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-08-01;256~art3 · fonte del testo