1 - I depositi giudiziari sono comunicati immediatamente dagli uffici con apposito vaglia all'Amministrazione, la quale, dopo averli registrati, li conferma, qualunque sia la somma, agli intestatari dei libretti. 2 - Gli intestatari medesimi debbono, nel proprio interesse, reclamare le dichiarazioni di conferma mancanti, dopo trascorsi quindici giorni da quello del deposito, e respingere subito alla Amministrazione le conferme irregolari con lettera raccomandata in esenzione di tassa.

Testo vigente dal 18 luglio 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256~art190 · fonte del testo