1 - I periodi di giacenza, presso l'Amministrazione, dei documenti contabili relativi al servizio dei risparmi, sono i seguenti:

  • a)- sette anni per le partite di conto tenute dalla Amministrazione e relative ai libretti tolti di corso;
  • b)- cinque anni per i vaglia di deposito, le cedole di rimborso, i mandati di pagamento e gli elementi mensili dei depositi e dei rimborsi compilati dagli uffici;
  • c)- due anni per gli elenchi giornalieri dei depositi e dei rimborsi, compilati dagli uffici, e per i relativi riepiloghi compilati dalle ragionerie provinciali;
  • d)- tre anni per tutti gli altri documenti, compresi i librettti tolti di corso. 2 - I suddetti periodi decorrono dal principio dell'anno successivo a quello in cui i documenti furono rilasciati o presentati, ovvero i libretti furono tolti di corso. Trascorsi tali periodi, l'Amministrazione ha facolta' di distruggere i documenti ed i libretti. 3 - Nei casi e con le modalita' previsti dalle norme legislative regolamentari, in luogo e in sostituzione degli originali, possono essere conservati, per gli stessi periodi di tempo indicati nel comma 2, i microfilms sostitutivi dei titoli e dei documenti e le registrazioni effettuate su nastri e dischi magnetici.

Testo vigente dal 18 luglio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256~art143 · fonte del testo