1 - I depositi dei proventi di cancelleria e delle somme relative a valori bollati vengono iscritti negli appostiti fascicoli, di cui al comma 6 dell'articolo 135, e sono partecipati all'Amministrazione con vaglia uguali a quelli riguardanti i depositi giudiziari, menzionati nel comma 1 dell'articolo 190. 2 - I rimborsi da descrivere sui fascicoli medesimi vengono eseguiti per mezzo di appositi mandati, emessi dagli uffici giudiziari. I mandati quietanzati sono rimessi all'Amministrazione. 3 - Alla validita', alla rinnovazione ed alla duplicazione dei mandati sono applicabili le norme di cui all'articolo 194.

Testo vigente dal 18 luglio 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256~art197 · fonte del testo