Art. 197 — Proventi di cancelleria
1 - I depositi dei proventi di cancelleria e delle somme relative a valori bollati vengono iscritti negli appostiti fascicoli, di cui al comma 6 dell'articolo 135, e sono partecipati all'Amministrazione con vaglia uguali a quelli riguardanti i depositi giudiziari, menzionati nel comma 1 dell'articolo 190. 2 - I rimborsi da descrivere sui fascicoli medesimi vengono eseguiti per mezzo di appositi mandati, emessi dagli uffici giudiziari. I mandati quietanzati sono rimessi all'Amministrazione. 3 - Alla validita', alla rinnovazione ed alla duplicazione dei mandati sono applicabili le norme di cui all'articolo 194.
Testo vigente dal 18 luglio 1989
