Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 maggio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1989 al 8 maggio 2001. 396 parole tolte, 11 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: 1 - Salvo le speciali disposizioni del presente regolamento concernenti il riaccreditamento degli assegni intestati a persone defunte e il rimborso dei crediti di libretti di risparmio appartenenti a cittadini italiani morti all'estero e a stranieri defunti, per ottenere il pagamento di somme affidate all'Amministrazione, cadute in successione, gli eredi devono presentare i seguenti documenti:

tolto: a) per le successioni leggittime:

tolto: 1) estratto per riassunto dell'atto di morte

tolto: 2) attestazione di notorieta' giudiziaria o notarile o dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la non esistenza di disposizioni di ultima volonta' e siano indicati tutti coloro cui e' devoluta, per legge, la successione.

tolto: b) per le successioni testamentarie:

tolto: 1) estratto per riassunto dell'atto di morte, sempreche' non sia stato trascritto dal notaio sulla copia di testamento;

tolto: 2) copia autentica od estratto autentico del testamento;

tolto: 3) attestazione di notorieta' giudiziaria o notarile o dichiarazione sostitutiva da cui risultino gli estremi del testamento, se esso sia valido e senza opposizioni, chi di conseguenza sia riconosciuto erede e se vi siano eredi leggittimi e quali, oltre quelli contemplati nell'atto di ultima volonta'. 2 - Tanto per le successioni legittime quanto per le testamentarie, occorre anche esibire un certificato dell'uffico del registro che dichiari denunziato il credito, salvo che per espressa disposizione di legge gli eredi siano esonerati dall'obbligo della dichiarazione di successione. 3 - In relazione all'entita' delle somme cadute in successione, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro delle finanze determina due limiti di importo entro i quali e' consentito agli eredi di presentare una documentazione ridotta rispetto a quella di cui ai commi 1 e 2. 4 - Per il pagamento di somme non eccedenti il maggiore dei due limiti, di cui al comma 3, gli eredi debbono presentare i documenti sopra indicati con esclusione del certificato dell'ufficio del registro e, per le successioni testamentarie, anche del documento di cui al comma 1, lett. b), n. 2. 5 - Per il pagamento di somme non eccedenti il maggiore dei due limiti di cui al comma 3, e' sufficiente la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio da cui risultino l'avvenuta morte del dante causa e quali siano gli eredi legittimi o testamentari. 6 - Qualora se ne presenti la necessita', l'Amministrazione puo' chiedere altri documenti integrativi. 7 - La presentazione della documentazione ridotta di cui ai commi 3, 4 e 5 non esonera gli eredi dall'obbligo, ove questo sussista, della dichiarazione di successione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256~art16 · fonte del testo