1 - Le modifiche alle intestazioni dei libretti, che si rendano necessarie per rettificare errori o per altre cause, possono essere chieste dagli intestatari, dai loro rappresentanti legali o dai loro procuratori tramite qualsiasi ufficio e sono di esclusiva competenza dell'ufficio di emissione. 2 - Quando non si possa procedere alla modifica in base alla motivazione contenuta nella domanda o in base ai documenti prodotti dall'interessato, l'ufficio competente puo' richiedere l'esibizione di un atto di notorieta' o di una dichiarazione sostitutiva di tale atto comprovante a chi effettivamente appartenga il libretto stesso e quale debba essere conseguentemente la nuova intestazione. Nel caso di rilevanti discordanze fra le generalita' dell'intestatario del libretto e quelle della persona che se ne dichiari proprietaria, l'interessato puo' essere invitato a produrre, anziche' gli atti sopra menzionati, un provvedimento dell'autorita' giudiziaria competente, che autorizzi la modifica. 3 - Qualora colui che richiede la modifica dell'intestazione risiede all'estero, l'eventuale atto di notorieta' deve essere ricevuto dall'autorita' consolare competente o da un pubblico notaio. 4 - La richiesta e l'atto di notorieta', ricevuti dal notaio, debbono essere vistati dall'autorita' predetta ed essere inviati al competente organo dell'Amministrazione. 5 - Le modifiche di intestazione dei libretti di serie speciale per gli italiani all'estero sono di competenza dell'Amministrazione centrale.

Testo vigente dal 18 luglio 1989

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256~art175 · fonte del testo