Art. 176 — Procedura per la modifica
1 - Nel caso in cui, per ottenere la modifica dell'intestazione, sia stato prodotto l'atto di notorieta' o la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 175, prima di procedere a tale modifica deve essere affisso nell'ufficio di emissione e in quello in cui e' stata presentata la richiesta, ed eventualmente in altri uffici, un avviso col quale si da' notizia a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso, si provvedera' a modificare l'intestazione del libretto. 2 - Se entro il mese sono proposte opposizioni, l'ufficio informa le parti che nessun provvedimento potra' essere preso se non dopo l'accordo fra di esse o la definitiva decisione della competente autorita' giudiziaria.
Testo vigente dal 18 luglio 1989
