Art. 210 — Duplicazione dei buoni
1 - Alla duplicazione dei buoni smarriti, distrutti o sottratti, si applicano le norme stabilite per i libretti nominativi dagli articoli 166, 167 e 168. 2 - Se il richiedente la duplicazione risiede all'estero, l'importo della tassa puo' essere percetto a mezzo dell'autorita' consolare o dell'istituto bancario, incaricati della consegna dei duplicati. 3 - Il duplicato del buono smarrito, distrutto o sottratto e' costituito da un buono, rilasciato dall'Amministrazione, dello stesso valore e con le identiche caratteristiche dell'originale, recante la parola "duplicato" stampata in rosso. Le modalita' per il rilascio del duplicato sono fissate dalle istruzioni.
Testo vigente dal 18 luglio 1989
