1 - Alla duplicazione dei buoni smarriti, distrutti o sottratti, si applicano le norme stabilite per i libretti nominativi dagli articoli 166, 167 e 168. 2 - Se il richiedente la duplicazione risiede all'estero, l'importo della tassa puo' essere percetto a mezzo dell'autorita' consolare o dell'istituto bancario, incaricati della consegna dei duplicati. 3 - Il duplicato del buono smarrito, distrutto o sottratto e' costituito da un buono, rilasciato dall'Amministrazione, dello stesso valore e con le identiche caratteristiche dell'originale, recante la parola "duplicato" stampata in rosso. Le modalita' per il rilascio del duplicato sono fissate dalle istruzioni.

Testo vigente dal 18 luglio 1989

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256~art210 · fonte del testo