1 - Per i rimborsi eseguiti in uffici diversi da quello di emissione le richieste di conferma del credito e le comunicazioni di risposta possono aver corso per telegrafo. 2 - La conferma del credito non e' necessaria quando il libretto sia stato trasmesso direttamente dall'Amministrazione per la consegna all'interessato ed il rimborso venga chiesto all'atto stesso della consegna. 3 - L'ufficio che esegue i rimborsi deve sempre darne immediata partecipazione all'ufficio di emissione del libretto.

Testo vigente dal 18 luglio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256~art153 · fonte del testo