Art. 153 — Rimborsi dislocati
1 - Per i rimborsi eseguiti in uffici diversi da quello di emissione le richieste di conferma del credito e le comunicazioni di risposta possono aver corso per telegrafo. 2 - La conferma del credito non e' necessaria quando il libretto sia stato trasmesso direttamente dall'Amministrazione per la consegna all'interessato ed il rimborso venga chiesto all'atto stesso della consegna. 3 - L'ufficio che esegue i rimborsi deve sempre darne immediata partecipazione all'ufficio di emissione del libretto.
Testo vigente dal 18 luglio 1989
