1 - I buoni sono rimborsabili a vista presso l'ufficio di emissione, per capitale ed interessi, previo confronto dei titoli con le corrispondenti registrazioni operate all'atto dell'emissione. 2 - Dopo aver eseguito il rimborso e averne preso nota secondo le modalita' previste dalle istruzioni, l'ufficio partecipa l'operazione all'Amministrazione, inviando il buono quietanzato. 3 - Il rimborso dei buoni presso un ufficio diverso da quello di emissione puo' essere ottenuto soltanto previa conferma da parte di quest'ultimo ufficio. 4 - Le richieste di conferma e le comunicazioni di risposta possono aver corso per telegrafo. 5 - L'ufficio che esegue il rimborso dislocato deve sempre darne immediata partecipazione all'ufficio di emissione. 6 - L'importo della tassa, prevista dall'articolo 179 del codice postale, per ottenere presso un ufficio diverso da quello di emissione il rimborso di un buono prima che sia trascorso un mese dalla data di emissione di esso, e' convertito dall'ufficio in francobolli, da applicare sulla relativa domanda e da annullare col bollo e data.

Testo vigente dal 18 luglio 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256~art208 · fonte del testo