Art. 152 — Eventuale differimento dei rimborsi
1 - Normalmente i rimborsi sono eseguiti a vista. L'Amministrazione ha pero' facolta' di eseguire rimborsi su libretti nominativi entro dieci giorni dalla domanda per somme non superiori a L. 500.000; entro quindici giorni fino al L. 1.000.000.; entro venti giorni fino a L. 5.000.000.; entro un mese per somme maggiori.
Testo vigente dal 18 luglio 1989
