Art. 182 — Libretti emessi per cauzione
1 - Le somme da versare per cauzione a favore di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali o di altri enti, esclusi gli istituti di assistenza e beneficenza e gli enti ecclesiastici, possono essere depositate su libretti nominativi intestati all'Amministrazione o all'ente, con l'indicazione della persona che presta la cauzione e del motivo per il quale la cauzione stessa viene prestata. 2 - I rimborsi parziali o totali del capitale depositato sui libretti di cui al comma 1 sono effettuati dall'ufficio di emissione in base a decreti o dichiarazioni di incameramento o di svincolo emessi dalle amministrazioni o dagli enti intestatari e recanti, quando sia prescritto, il visto delle autorita' tutorie. 3 - Se, in caso di svincolo, non viene richiesto il rimborso del credito, l'ufficio provvede a modificare l'intestazione del libretto a favore del cauzionante.
Testo vigente dal 18 luglio 1989
