Art. 7
I corsi di formazione di cui all'articolo 6 sono diretti all'acquisizione della professionalita' propria delle funzioni ispettive. Essi devono avere durata non inferiore a due e non superiore a sei mesi, tenendo conto della qualifica funzionale e del profilo professionale dei diversi posti da coprire. Le modalita' dei corsi sono determinate con un provvedimento successivo alla formazione della graduatoria di cui all'articolo 4 tenendo conto dei livelli, dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali possedute dagli interessati. I percorsi formativi devono prevedere formazione in aula e formazione sul campo in affiancamento ad ispettori gia' in servizio. Al termine di ogni corso e' previsto un colloquio finale di idoneita', il cui esito comporta altresi' l'attribuzione della qualifica ispettiva.
Testo vigente dal 31 luglio 1998
