Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 marzo 2010

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1992 al 30 marzo 2010. 161 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Qualora il concessionario, il soggetto autorizzato ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, ovvero le persone dagli stessi delegate al controllo delle trasmissioni a fronte di una richiesta di rettifica dispongano di prove documentali, di cui al capo II, titolo II, libro VI del codice civile, che concernono la notizia su cui verte la richiesta di rettifica, ne danno comunicazione, indicandone la natura ed i contenuti, all'interessato entro ventiquattro ore dalla ricezione della medesima richiesta di rettifica. Ove non intervenga rinuncia all'esercizio del diritto nelle successive 24 ore la rettifica, salvo quanto previsto dall'articolo 9, deve essere trasmessa senza indugio. Alla rettifica puo' seguire una postilla di durata non superiore a quella della rettifica stessa per dare comunicazione del documento su cui era basata la notizia originaria, nonche' degli eventuali rilievi relativi alla prova documentale mossi dal richiedente entro le 24 ore fissate dal comma 1 per l'esercizio del diritto di rinuncia alla rettifica.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 44

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255~art8 · fonte del testo