Art. 7 — Modalità della rettifica
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 44.
Abrogato dal 30 marzo 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 44.
Abrogato dal 30 marzo 2010
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1992 al 30 marzo 2010. 163 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La rettifica deve concernere i fatti su cui verte la discordanza e non valutazioni o commenti. Essa deve essere commisurata alla gravita' del fatto attribuito, al pregiudizio arrecato ed alle specifiche esigenze dell'informazione e deve essere effettuata in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quello della trasmissione cui si riferisce la rettifica. Qualora il concessionario o l'autorizzato ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, ovvero le persone dagli stessi delegate al controllo delle trasmissioni ritengano che le modalita' della richiesta rettifica non siano conformi a quelle previste ai sensi del comma 1, ne danno comunicazione telegrafica all'interessato nel termine di 24 ore dalla ricezione della richiesta, indicando le modalita' ritenute adeguate. Ove il richiedente nelle successive 24 ore non concordi espressamente con la proposta dei soggetti indicati nel comma 2, questi ultimi sottopongono la questione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4, della legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 44
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255~art7 · fonte del testo
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