Art. 5 — Richiesta di rettifica
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 44.
Abrogato dal 30 marzo 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 44.
Abrogato dal 30 marzo 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1992 al 30 marzo 2010. 60 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La richiesta di rettifica, da presentarsi ai sensi dell'articolo 10 della legge, deve contenere le generalita' complete e il domicilio o la sede legale del richiedente; la domanda deve essere sottoscritta con firma autenticata nelle forme di legge. La richiesta di rettifica deve essere corredata degli elementi atti ad identificare con precisione le notizie di cui si chiede la rettifica.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 44
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255~art5 · fonte del testo
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