Prolungamento dell'orario di servizio 1. Qualora per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 1, il professionista si trovi nella necessita' di superare occasionalmente l'orario giornaliero assegnatogli, dovra' richiedere specifica autorizzazione alla U.S.L., la quale provvedera' altresi' ad indicare le modalita' organizzative dell'espletamento del servizio. 2. Al professionista interessato sara' corrisposto il compenso orario di cui all'art. 16.

Testo vigente dal 11 luglio 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-06-18;255~art15 · fonte del testo