Art. 3 — Ambito di applicazione

La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entita' al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati. Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa richiesta del risarcimento del danno resta soggetta alla specifica procedura prevista dall'articolo 141 del codice.

Testo vigente dal 28 agosto 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-07-18;254~art3 · fonte del testo