Art. 4 — Veicoli immatricolati all'estero

La disciplina del risarcimento diretto si applica ai sinistri che coinvolgono:

  • a)veicoli immatricolati in Italia;
  • b)veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Citta' del Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale nello Stato italiano o con imprese che esercitino l'assicurazione obbligatoria responsabilita' civile auto ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice e che abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto.

Testo vigente dal 28 agosto 2006

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-07-18;254~art4 · fonte del testo