Art. 1 — Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  • a)«codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  • b)«Isvap»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  • c)«impresa»: la societa' autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile autoveicoli;
  • d)«sinistro»: la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilita' civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entita' ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
  • e)«danneggiato»: il proprietario o il conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del sinistro;
  • f)«lesioni»: le lesioni di lieve entita' definite all'articolo 139 del codice. Restano ferme, inoltre, le definizioni contenute nell'articolo 1 del codice.

Testo vigente dal 28 agosto 2006

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-07-18;254~art1 · fonte del testo