Art. 1 — Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a)«codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- b)«Isvap»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- c)«impresa»: la societa' autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile autoveicoli;
- d)«sinistro»: la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilita' civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entita' ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
- e)«danneggiato»: il proprietario o il conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del sinistro;
- f)«lesioni»: le lesioni di lieve entita' definite all'articolo 139 del codice. Restano ferme, inoltre, le definizioni contenute nell'articolo 1 del codice.
Testo vigente dal 28 agosto 2006
