Art. 8 — Determinazioni dell'impresa
Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, l'impresa indica, alternativamente:
- a)una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se previsto dal contratto;
- b)gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta di risarcimento del danno. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata entro i seguenti termini:
- a)novanta giorni, nel caso di lesioni;
- b)sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
- c)trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
Testo vigente dal 28 agosto 2006
