Art. 8 — Determinazioni dell'impresa

Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, l'impresa indica, alternativamente:

  • a)una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se previsto dal contratto;
  • b)gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta di risarcimento del danno. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata entro i seguenti termini:
  • a)novanta giorni, nel caso di lesioni;
  • b)sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
  • c)trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.

Testo vigente dal 28 agosto 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-07-18;254~art8 · fonte del testo