Art. 73 — Collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente ed uno supplente, nominati dal Ministro delle attivita' produttive, uno effettivo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla regione. Il collegio dura in carica quanto l'organo di amministrazione. I revisori partecipano di diritto alle riunioni dell'organo di amministrazione. I revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'azienda ed in particolare:
- a)effettuano, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprieta', sui depositi ed i titoli a custodia;
- b)verificano la regolarita' della gestione e la conformita' della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
- c)vigilano sulla regolarita' delle scritture contabili;
- d)esaminano il preventivo economico e il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi, per le stesse, a quanto previsto all'articolo 30, commi 3 e 4.
Testo vigente dal 16 dicembre 2005
