Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente ed uno supplente, nominati dal Ministro delle attivita' produttive, uno effettivo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla regione. Il collegio dura in carica quanto l'organo di amministrazione. I revisori partecipano di diritto alle riunioni dell'organo di amministrazione. I revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'azienda ed in particolare:

  • a)effettuano, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprieta', sui depositi ed i titoli a custodia;
  • b)verificano la regolarita' della gestione e la conformita' della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
  • c)vigilano sulla regolarita' delle scritture contabili;
  • d)esaminano il preventivo economico e il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi, per le stesse, a quanto previsto all'articolo 30, commi 3 e 4.

Testo vigente dal 16 dicembre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254~art73 · fonte del testo