Art. 10 — Collegio dei revisori
Il collegio dei revisori e' composto di tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio e' nominato con decreto del Ministro vigilante e dura in carica cinque anni. Un componente effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. I membri del collegio sono scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni o tra persone in possesso di specifica professionalita'. Le indennita' dei componenti il collegio dei revisori sono determinate con decreto del Ministro vigilante, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
Testo vigente dal 27 ottobre 2001
