Art. 10 — Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori e' composto di tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio e' nominato con decreto del Ministro vigilante e dura in carica cinque anni. Un componente effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. I membri del collegio sono scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni o tra persone in possesso di specifica professionalita'. Le indennita' dei componenti il collegio dei revisori sono determinate con decreto del Ministro vigilante, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Testo vigente dal 27 ottobre 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389~art10 · fonte del testo