Art. 74 — Norme transitorie
I criteri di valutazione di cui ai commi 1 e 8 dell'articolo 26 si applicano per gli immobili e le partecipazioni iscritti per la prima volta a partire dal bilancio d'esercizio dell'anno 2007. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituita una commissione per l'interpretazione e l'applicazione dei principi contabili contenuti nel presente regolamento, in coerenza con la natura e le funzioni dei soggetti disciplinati. La commissione di cui al comma 2 e' composta da un dirigente del Ministero delle attivita' produttive, con funzione di presidente, da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti dell'Unione italiana delle camere di commercio, di cui uno dotato di specifica professionalita', da un dirigente camerale dell'area economico-finanziaria e da due segretari generali. La commissione ha durata di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano i principi della sezione IX, capo III, titolo II, del codice civile.
Testo vigente dal 16 dicembre 2005
