Art. 48 — Commissione per la congruità degli acquisti
E' istituita dal segretario generale una commissione per esprimere il parere di congruita' nelle forniture di beni congiuntamente o disgiuntamente a servizi, per le quali non si e' proceduto a pubblica gara o a trattativa privata con piu' imprese. La commissione, nominata dal segretario generale, e' composta dal dirigente dell'area economico-finanziaria, dal provveditore e dal dirigente assegnatario della fornitura dei beni e dei servizi ed e' integrata, ove necessario, da altri dipendenti camerali o esperti esterni.
Testo vigente dal 16 dicembre 2005
