Art. 15 — Liquidazione
La liquidazione delle somme utilizzate, con i provvedimenti di cui all'articolo 13, comma 2, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, e' effettuata dal dirigente responsabile o suo delegato, previo riscontro della regolarita' della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite. L'atto di liquidazione, corredato dei documenti giustificativi, e' trasmesso all'ufficio ragioneria che effettua i controlli e i riscontri contabili e fiscali delle somme e provvede ai conseguenti adempimenti.
Testo vigente dal 16 dicembre 2005
