La liquidazione delle somme utilizzate, con i provvedimenti di cui all'articolo 13, comma 2, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, e' effettuata dal dirigente responsabile o suo delegato, previo riscontro della regolarita' della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite. L'atto di liquidazione, corredato dei documenti giustificativi, e' trasmesso all'ufficio ragioneria che effettua i controlli e i riscontri contabili e fiscali delle somme e provvede ai conseguenti adempimenti.

Testo vigente dal 16 dicembre 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254~art15 · fonte del testo