Art. 17 — Riscossione delle entrate
Le entrate sono riscosse dall'istituto cassiere, mediante reversali di incasso. L'istituto cassiere non puo' ricusare l'esazione di somme che sono versate in favore della camera di commercio, pur mancando la preventiva emissione di reversali d'incasso, ma richiede subito la regolarizzazione contabile, cui l'ente ottempera. Le entrate incassate tramite il servizio dei conti correnti postali affluiscono all'istituto cassiere di cui al comma 1, con cadenza almeno quindicinale. Le reversali d'incasso sono sottoscritte dal dirigente dell'area economico-finanziaria e dal responsabile dell'ufficio ragioneria o dai rispettivi delegati. Le reversali di incasso, non riscosse entro il termine dell'esercizio, sono restituite dal cassiere alla camera di commercio per l'annullamento. Le reversali contengono le seguenti indicazioni:
- a)nome e cognome o ragione sociale del debitore;
- b)codice fiscale del debitore;
- c)causale;
- d)importo in cifre e in lettere;
- e)data di emissione. Le reversali di incasso contengono, inoltre, l'indicazione di eventuali vincoli di destinazione e dell'imputazione alla contabilita' speciale fruttifera o infruttifera in cui le entrate incassate affluiscono.
Testo vigente dal 16 dicembre 2005
