Le norme del presente regolamento si applicano ai consegnatari ed ai cassieri delle amministrazioni dello Stato con esclusione di quelle dotate di autonomia amministrativa e contabile, nonche' degli organismi appartenenti alle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali vigono appositi regolamenti e nei limiti di quanto disciplinato dai regolamenti stessi. Le norme del presente regolamento non si applicano alla gestione delle spese di carattere riservato. Le funzioni di consegnatario non sono cumulabili con quelle di cassiere. 2 4

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54

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Il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Nel caso in cui non siano in servizio presso l'ufficio all'estero, tenuto conto della particolare situazione degli organici in alcuni paesi, almeno due dipendenti cui attribuire separatamente le funzioni di cassiere e di consegnatario, dette funzioni possono essere affidate al medesimo dipendente di ruolo, in deroga all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254".

D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54, come modificato dal D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211

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Il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54, come modificato dal D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211, ha disposto (con l'art. 3, comma 10) che "Nel caso in cui non siano in servizio presso l'ufficio all'estero, tenuto conto della particolare situazione degli organici in alcuni paesi, almeno due dipendenti di ruolo cui attribuire, separatamente, le funzioni di cassiere e di consegnatario, dette funzioni possono essere affidate al medesimo dipendente di ruolo, in deroga all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254".

Testo vigente dal 26 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2011 al 26 dicembre 2021.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54, come modificato dal D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211

    Il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54, come modificato dal D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211, ha disposto (con l'art. 3, comma 10) che "Nel caso in cui non siano in servizio presso l'ufficio all'estero, tenuto conto della particolare situazione degli organici in alcuni paesi, almeno due dipendenti di ruolo cui attribuire, separatamente, le funzioni di cassiere e di consegnatario, dette funzioni possono essere affidate al medesimo dipendente di ruolo, in deroga all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-04;254~art2 · fonte del testo