Art. 6 — Soggetti obbligati e istituti depositari

Gli stampati e i documenti a questi assimilabili sono inviati agli istituti depositari a cura dell'editore, o comunque del responsabile della pubblicazione, ovvero dal tipografo, qualora manchi l'editore. Una copia e' consegnata alla Biblioteca nazionale centrale di Roma e una copia alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Due ulteriori copie sono consegnate agli istituti che saranno individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 4. Negli istituti di cui ai commi 2 e 3 sono depositati:

  • a)libri;
  • b)opuscoli;
  • c)pubblicazioni periodiche;
  • d)carte geografiche e topografiche;
  • e)atlanti;
  • f)manifesti;
  • g)musica a stampa. Le disposizioni del presente capo si applicano, altresi', ai documenti realizzati per essere fruibili da parte di soggetti disabili. I documenti sonori e video, i film, i soggetti, i trattamenti e le sceneggiature, i documenti di grafica d'arte, i documenti fotografici e i video d'artista che siano accompagnati, nella loro ordinaria modalita' di diffusione al pubblico, dai documenti di cui al comma 4, sono inviati alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e alla Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonche' agli istituti di cui al comma 3. Le Biblioteche nazionali centrali, ove detti documenti non siano pertinenti alle proprie funzioni di archivio nazionale, li trasmettono all'istituto depositario piu' idoneo alla loro conservazione.

Testo vigente dal 18 agosto 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252~art6 · fonte del testo