Art. 5 — Entrata in vigore
Articolo abrogato dal d.l. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni dalla l. 31 marzo 2005, n. 43.
Abrogato dal 2 aprile 2005
Articolo abrogato dal d.l. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni dalla l. 31 marzo 2005, n. 43.
Abrogato dal 2 aprile 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1998 al 2 aprile 2005. 32 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 119, secondo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-01-27;25~art5 · fonte del testo
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