Art. 1 — Definizioni

Articolo abrogato dal d.l. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni dalla l. 31 marzo 2005, n. 43.

Abrogato dal 2 aprile 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 aprile 2005

Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1998 al 2 aprile 2005. 160 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Ai sensi del presente regolamento si intendono:

tolto: a) per Ministro, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

tolto: b) per Ministero, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

tolto: c) per Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), l'organo cosi' nominato e istituito ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

tolto: d) per Osservatorio, l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, di cui all'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

tolto: e) per comitato regionale di coordinamento, il comitato di cui all'articolo 3;

tolto: f) per studenti, gli iscritti ai corsi di cui alla lettera g);

tolto: g) per corsi, i corsi attivati dalle universita' per il rilascio dei titoli di cui agli articoli 1 e 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: h) per universita' o ateneo, le universita' e gli istituti di istruzione universitaria statali, nonche' le universita' e gli istituti di istruzione universitaria non statali legalmente riconosciuti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-01-27;25~art1 · fonte del testo