Nell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, il penultimo comma e' sostituito dal seguente: "All'assegnazione di detti contributi e di quelli necessari per le attivita' che svolgono direttamente i consigli di aiuto sociale provvede, con periodicita' semestrale, il Ministero, avvalendosi dei fondi preveduti dal quinto comma, numeri 1), 2), 3) e 4), dell'art. 74 della legge".
Testo vigente dal 7 luglio 1989
