Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, dopo l'art. 96 sono inseriti i seguenti: "Art. 96-bis (Comunicazioni all'organo dell'esecuzione). - Il dispositivo dei provvedimenti esecutivi del tribunale di sorveglianza che incidono sulla durata della pena, o comunque sulla data in cui la stessa deve avere inizio o termine, e' comunicato senza ritardo, a cura del cancelliere presso il tribunale medesimo, al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione della sentenza di condanna. Quando contro i provvedimenti indicati nel comma 1 sia stato proposto ricorso per cassazione, il cancelliere della corte comunica entro tre giorni dalla decisione il relativo dispositivo al cancelliere del tribunale di sorveglianza che ha pronunciato il provvedimento impugnato, il quale provvede a norma del comma 1". "Art. 96-ter (Rinvio dell'esecuzione delle pene detentive). - Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto penitenziario e il direttore del centro di servizio sociale, quando abbiano notizia di talune delle circostanze che, ai sensi degli articoli 146 e 147, comma 1, numeri 2) e 3), del codice penale, consentono il rinvio dell'esecuzione della pena, ne informano senza ritardo il tribunale di sorveglianza competente e il magistrato di sorveglianza". "Art. 96-quater (Pareri sulla domanda o proposta di grazia). - Il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato esprime il proprio motivato parere sulla domanda o proposta di grazia entro il piu' breve tempo possibile, dopo avere assunto gli opportuni elementi presso la direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale".
Testo vigente dal 7 luglio 1989
