Il terzo comma dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "L'esecuzione dei servizi indicati nel presente articolo e' effettuata dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato con le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti".
Testo vigente dal 7 luglio 1989
