Il terzo comma dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "L'esecuzione dei servizi indicati nel presente articolo e' effettuata dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato con le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti".

Testo vigente dal 7 luglio 1989

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248~art22 · fonte del testo