Nell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il provvedimento definitivo con cui e' deliberata la sanzione disciplinare e' tempestivamente comunicato dalla direzione al detenuto o internato".

Testo vigente dal 7 luglio 1989

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248~art21 · fonte del testo