Nell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il provvedimento definitivo con cui e' deliberata la sanzione disciplinare e' tempestivamente comunicato dalla direzione al detenuto o internato".
Testo vigente dal 7 luglio 1989
