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Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1994 al 27 settembre 2022. 147 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: L'importazione di equidi e' vietata se nel corso del controllo prescritto si accerti che:

tolto: a) gli equidi non provengono da un Paese o parte di esso di cui all'art. 12;

tolto: b) gli equidi sono affetti, o se c'e' il sospetto che siano affetti o contaminati, da una malattia contagiosa;

tolto: c) non sono state rispettate da parte del Paese speditore le condizioni prescritte dal presente regolamento;

tolto: d) il certificato sanitario non risponde alle condizioni di cui all'art. 13;

tolto: e) gli equidi sono stati trattati con sostanze vietate. Le spese relative al trasporto e all'abbattimento degli equidi sono a carico dell'importatore. Fatte salve condizioni particolari eventualmente stabilite dalla Comunita', il veterinario ufficiale per motivi di polizia sanitaria o in caso di rifiuto di rispedizione degli animali non ammessi all'importazione per mancanza delle condizioni di cui al comma 1, puo' designare il macello verso cui gli equidi devono essere avviati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-11;243~art15 · fonte del testo