Art. 14
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1994 al 27 settembre 2022. 71 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli equidi da macello devono essere condotti, direttamente o dopo essere transitati per un mercato o un centro di raccolta riconosciuti, in un macello ed essere abbattuti entro il termine prescritto dal Ministro della sanita' che si conforma ad eventuali disposizioni comunitarie. Fatte salve norme particolari eventualmente stabilite dalla Comunita', il Ministero della sanita', per motivi di polizia sanitaria, puo' designare il macello verso il quale gli equidi devono essere avviati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-11;243~art14 · fonte del testo
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