Art. 12 — Uffici centrali e periferici
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 21 settembre 2001, n. 389.
Abrogato dal 11 novembre 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 21 settembre 2001, n. 389.
Abrogato dal 11 novembre 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1995 al 11 novembre 2001. 84 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'Ente e' organizzato in uffici centrali ed uffici periferici, che sono costituiti secondo i criteri e le modalita' fissate nel regolamento di organizzazione. Possono essere costituiti dall'amministratore, in via temporanea, uffici speciali con competenze determinate. Le competenze di natura amministrativa, legale e tecnica debbono essere organicamente correlate tra di loro per il raggiungimento della massima efficienza. Ai procedimenti posti in essere dall'Ente si applica la disciplina della legge 8 agosto 1990, n. 241. Si applicano altresi' all'Ente le norme in materia di lavori pubblici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 21 SETTEMBRE 2001, N. 389
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-04-21;242~art12 · fonte del testo
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